(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n.1 del 12 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Proroga dei termini 1. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11, concernente "Disciplina della classificazione alberghiera", la classificazione alberghiera conserva validita' fino al 31 dicembre 1989.