(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della regione Lombardia n.1 del 12 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Proroga dei termini
 
   1.  In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 5 della
legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11, concernente "Disciplina della
classificazione alberghiera", la classificazione alberghiera conserva
validita' fino al 31 dicembre 1989.